Apprendistato professionalizzante (art. 49 D.Lgs 276/03).
Si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e serve per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionalizzanti.
Il contratto può avere una durata compresa tra i 2 e i 6 anni, determinata in base al tipo di qualificazione da conseguire. Il contratto deve avere forma scritta e indicare il tipo di prestazione, il piano formativo individuale e la qualifica che può essere acquisita in base all'esito della formazione dentro e fuori dell'azienda.
È possibile sommare eventuali periodi di apprendistato già svolti (per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione), purché la durata complessiva non superi il limite massimo.
La formazione, che costituisce elemento fondamentale del contratto di apprendistato, dovrà articolarsi secondo un piano formativo individuale coerente con il profilo formativo di riferimento e dovrà prevedere un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda di almeno 120 ore.
Apprendistato non in diritto dovere di istruzione e formazione professionale art. 16 L. 196/97.
Si rivolge ai giovani tra i 16 e i 24 anni. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree ob. 2 e di ulteriori due anni per i portatori di handicap.
Si tratta di un particolare rapporto di lavoro volto a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dando loro la possibilità di acquisire una professionalità specifica all’interno di un’impresa.
L’apprendistato è connotato dall’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione esterna all’impresa. Accanto alla formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato l’imprenditore deve consentire all’apprendista di frequentare corsi di formazione esterni all’azienda.
Per maggiori informazioni accedi al portale di apprendiveneto